FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Approvato alla Camera il DDL in tema di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale.

L'Assemblea della Camera ha approvato il 21 marzo 2017 la trattazione del disegno di legge n. 1063-A in tema di "determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale".

Ora il testo è all'esame del Senato ed è stato inizialmente esaminato dalla 2^ Commissione permanente (Giustizia) in sede referente nella seduta del 6 aprile

Di seguito le principali novità:

  • inserimento, come allegato alle disposizioni di attuazione del codice civile, di due tabelle che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico - fisica e di quello derivante dalla perdita del rapporto di tipo famigliare (tabelle elaborate dall'osservatorio della Giustizia civile di Milano);
  • le tabelle utilizzate sono quelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano per il 2013, nonostante fossero state elaborate tabelle anche per il 2014 (con valori più alti);
  • nel corso dei lavori in Commissione, con riguardo al danno da perdita del rapporto di tipo famigliare, era stato fatto un richiamo alle parti dell'unione civile:
  • previsione della possibilità per il Giudice di aumentare il risarcimento fino al 50% della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato;
  • le nuove disposizioni potranno essere applicate ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, qualora il risarcimento non sia stato ancora determinato in via transattiva oppure non sia già stato liquidato dal Giudice con sentenza, anche non definitiva;
  • i valori di liquidazione del danno stabiliti dalle tabelle dovranno essere aggiornati ogni anno, in misura corrispondente alle variazioni degli indice ISTAT dei prezzi al consumo;
  • resta ferma la vigente disciplina contenuta nel Codice delle assicurazioni private che, in merito all'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli a motore e i natanti, rimette a regolamenti governativi la determinazione di una tabella unica nazionale per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.

Si allega il Testo approvato alla Camera, unitamente agli Allegati contenenti le Tabelle di liquidazione.