FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Cass. Pen., sez. IV, 29 aprile 2015, n. 18073. Sicurezza sul lavoro: datore di lavoro responsabile per le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro anche nei momenti di pausa, riposo e sospensione dell'attività lavorativa.

Un lavoratore di una cooperativa di servizi che opera all'interno di un'azienda e che durante la pausa pranzo cade, in assenza di testimoni, su un nastro trasportatore e muore.

Questo è lo scenario in cui si muove la Suprema Corte e che, con una sentenza che contiene utili indicazioni sia sul piano processuale che su quello sostanziale, rigetta il ricorso degli imputati.

Sul piano strettamente processuale, la S.C. ricorda come il sindacato del giudice di legittimità sia finalizzato, per espressa previsione normativa, “rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione della logica, ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro”; non è sufficiente, ai fini di una pronuncia di cassazione, una diversa alternativa lettura delle emergenze processuali quando questa non abbia carattere univoco.

Sul piano sostanziale, invece, il giudice di legittimità richiamando il consolidato indirizzo secondo cui “per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro”.

Quanto alla responsabilità amministrativa della società ex art. 25septies D. Lgs. 231/01 la Corte evidenzia come l'apprezzabile interesse o vantaggio contestato alla stessa risulta dimostrato anche in relazione al risparmio dei costi di consulenza e di realizzazione degli interventi necessari.