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Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Mediazione: R.C. Auto e rivalsa Inail - Avv. Renzo Cunati

Mediazione: R.C. Auto e rivalsa Inail

Dal 21 marzo 2012 (o dal 20 marzo, si discute: ma la questione non è importante in questa sede) la mediazione è obbligatoria anche per le materie collegate alla responsabilità civile auto (R.C.A.), quale condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.): “…chi intende esercitare in giudizio la relativa azione è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione…” (art. 5, D.Lgs. 28/2010).

L’obbligo si riferisce ai processi “iniziati” dalla predetta data, quindi ne restano esclusi quelli avviati con citazione consegnata in plico per la notifica prima di tale data.

Infatti, in attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della L. 69/2009 (del 18/6/2009), emessa a seguito della direttiva n. 2008/52/CEE (del 21/5/2008), l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (del 4/3/2010) ha introdotto, con decorrenza dal 21/3/2011, la mediazione obbligatoria per tentare di conciliare le controversie vertenti su diritti disponibili in tutta una serie di materie civili e commerciali (diritti reali: distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Tale decorrenza è stata poi prorogata di un anno dall’art. 2, comma 16 decies della L. 10/2011 (del 26/2/2011) per cui “il termine di cui all’art. 24 comma 1, del D.Lgs. 4/03/2010 n. 28, “è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivate dalla circolazione di veicoli e natanti”.

Le due predette fonti normative sono state integrate con norme attuative dal D.M. 18/9/2010, n. 180 e dal D.M. 6/7/2011, n. 145.

Quindi, a partire dal 21/3/2012, la mediazione è obbligatoria per chi intende esercitare davanti all’A.G.O. un’azione relativa ad una controversia “…in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti…” (art. 5, D.Lgs. 28/2010, come modificato).

La Giurisprudenza prossima avrà occasione di meglio definire la portata concreta della locuzione, con interpretazione restrittiva ovvero estensiva, tendente cioè a ricomprendervi danni solo direttamente, o anche indirettamente, connessi con la circolazione stradale.

Con riguardo al limitato oggetto del presente scritto, pare indiscutibile che la normativa comprenda, tra le altre, le azioni previste dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. 209/2005 (del 7/9/2005), per il risarcimento dei danni a cose e persone a seguito di incidente stradale, avviate dal danneggiato in cd. “indennizzo indiretto” (art. 144) nei confronti del proprietario, conducente e dell’Assicurazione del veicolo antagonista; ovvero in cd. “indennizzo diretto” (art. 141) nei confronti dell’Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo trasportato, ovvero di quello che stava conducendo.

È noto che in caso di incidente stradale avvenuto a un lavoratore – sia esso dipendente, autonomo o “parasubordinato” - in “occasione di lavoro”, cioè durante l’orario lavorativo, oppure “in itinere”, cioè nel tragitto tra casa e abitazione e viceversa, il conseguente danno alla persona (non alle cose) può essere anche indennizzato dall’ INAIL come infortunio sul lavoro, ricorrendo rispettivamente i requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. 1124/1965 (del 30/6/1965) e dell’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 (del 23/2/2000) che regolano l’assicurazione sociale “obbligatoria” contro gli infortuni e le malattie professionali, che è “automatica”, cioè operativa per il lavoratore assicurato anche in assenza del pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, salve minime eccezioni.

In tal caso l’Ente eroga al danneggiato dal sinistro, le prestazioni economiche previste dalla normativa previdenziale vigente e - previa surroga nei diritti del proprio assicurato – ne richiede il rimborso ai danneggianti, cioè al proprietario, al conducente (art. 1916 c.c.) e all’Assicurazione per la r.c.a., responsabile civile in indennizzo “indiretto”, o “diretto”, o entrambe (art 142 c.a.).

La surroga dell’INAIL - a cui limitiamo l’oggetto di questo breve scritto - trova fondamento giuridico nell’art. 1916 c.c. che, regolando il diritto di surrogazione, stabilisce al primo comma che l’assicuratore il quale ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili e configura una sorta di surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203 c.c., che si realizza quando l’Ente porta a conoscenza del terzo, responsabile del sinistro-infortunio, la propria volontà di subentrare, per quanto di spettanza, nei diritti vantati dal danneggiato, cioè del lavoratore obbligatoriamente assicurato con l’Istituto.

La comunicazione dell’Ente al danneggiato-lavoratore assicurato, ancorché opportuna, non è viceversa necessaria in quanto lo stesso è già consapevole dell’operatività ex lege della copertura assicurativa INAIL a suo favore e, qualora accettasse dal terzo (ignaro della partecipazione dell’Ente previdenziale) l’intero risarcimento senza salvaguardare il diritto, potrebbe risultare responsabile verso l’Istituto assicuratore, ai sensi dell’art. 1916, comma 3, c.c., del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

La dichiarazione di surroga espressa dall’Ente, trattandosi di atto unilaterale ricettizio, deve avere forma scritta e deve essere legalmente ricevuta dal terzo, secondo le comuni regole che disciplinano le comunicazioni (effettuate di norma mediante il servizio postale, con A.R.).

La comunicazione è fondamentale in quanto dal momento della sua ricezione da parte del debitore l’originario unico diritto di credito del danneggiato si scinde in due parti: una, di esclusiva pertinenza del soggetto privato e, l’altra, dell’assicuratore pubblico e, da quel momento, i due diritti sono autonomi, con tutte le relative conseguenze sostanziali (per esempio, circa la prescrizione in quanto gli atti interruttivi di un soggetto non hanno effetti per l’altro) e processuali (per esempio, circa il litisconsorzio, non necessario).

In concreto, per semplificare quanto meglio si chiarirà appresso, l’INAIL eroga al lavoratore infortunato per la circolazione dei veicoli un “indennizzo” economico - calcolato secondo i parametri propri della cd. “I.L. – Infortunistica Lavoro”, che divergono da quelli della cd. “R.C. – Responsabilità Civile” e che, proprio per la diversità dei baremés utilizzati, mai coincidono tra di loro: in concreto ne deriva che la somma liquidabile all’infortunato-danneggiato a titolo di “indennizzo previdenziale” diverge sempre da quella dovuta a titolo di “risarcimento civile”.

Le prestazioni economiche, erogate dall’INAIL per lesioni personali, la cui somma algebrica costituisce complessivamente il cd. danno “previdenziale”, sono quelle previste dal predetto D.P.R. 1124/1964, integrato dal D.Lgs. 38/2000; la natura (patrimoniale o non) della prestazione varia secondo le diverse ipotesi:

  • indennità per tutta la durata della inabilità “temporanea” assoluta (I.T.A.) al lavoro (art. 68 D.P.R. 1124); avente natura “patrimoniale”, in quanto l’INAIL non indennizza il danno “non patrimoniale-biologico da I.T.A.;
  • indennizzo, in unica soluzione, del danno biologico per invalidità permanente (I.P.) con grado dal 6% al 15% (art. 13 D.Lgs. 38); avente natura “non patrimoniale-biologica”;
  • rendita “diretta”, con ratei mensili, per invalidità permanente (I.P.) con grado dal 16% al 100% (art. 74 D.P.R. 1124); avente doppia natura, in parte “non patrimoniale-biologica” e in parte “patrimoniale”;
  • rendita “ai superstiti” aventi diritto (coniuge, figli minori, genitori), con ratei mensili, in caso di morte causata dall’evento infortunistico (art. 85 D.P.R. 1124); avente natura “patrimoniale”;
  • spese sanitarie e protesiche, avente natura “patrimoniale”.

Si precisa che l’indennizzo INAIL, ricorrendone le condizioni di legge, spetta all’assicurato sempre (anche se causato da sua “colpa esclusiva” o da “fortuito” o da “forza maggiore”) e in misura intera, cioè senza tener conto né della colpa esclusiva del lavoratore (che in R.C. esclude il risarcimento, ex art. 2043 c.c.) né della sua colpa concorrente (che in R.C. lo limita, ex art. 2056 e 1227 c.c.): solo in questa ipotesi, di colpa esclusiva o concorrente del terzo, l’Ente previdenziale, dopo aver riconosciuto l’indennizzabilità del caso e/o effettuato il pagamento, ne richiede il rimborso al danneggiante e all’Assicurazione per la r.c.a., responsabili esclusivi o concorrenti, in via solidale tra loro.

Tale rimborso di pertinenza INAIL, però, non può essere determinato col mero confronto aritmetico tra i due importi complessivi del “risarcimento” (dovuto al danneggiato dall’Assicurazione) e dell’ “indennizzo” (versato al danneggiato dall’Ente), in quanto in materia vigono, per giurisprudenza consolidata, due principi di carattere generale:

  • la surroga dell’Ente può esercitarsi verso i terzi responsabili solo per le voci di che formano oggetto dell’assicurazione e che, pertanto sono state dallo stesso indennizzate al lavoratore danneggiato;
  • spetta all’Ente il rimborso della minor somma tra l’indennizzo di legge (dell’INAIL) e il risarcimento (del responsabile) concretamente dovuto allo stesso danneggiato.

Quindi, in estrema sintesi - secondo l’indirizzo giurisprudenziale attualmente prevalente, ma non ancora consolidato – dato che:

  • il danno “previdenziale” INAIL è costituito dal “non patrimoniale-biologico” e dal “patrimoniale”, con esclusione del danno “non patrimoniale-morale” che non rientra nell’oggetto dell’assicurazione sociale;
  • il danno “civile” risarcibile è costituito da tutte le voci di danno, cioè dal “non patrimoniale-biologico e morale” (il danno “esistenziale” è fluttuante, ricompreso nell’uno o nell’altra voce) e dal “patrimoniale”;
  • · ne consegue che costituirà “maggior danno” da liquidarsi a favore del danneggiato-lavoratore la eventuale differenza tra il “civile” e il “previdenziale”, riferita a ogni singola voce di danno (biologico, patrimoniale, morale). Tale somma – per usare le definizioni convenzionali ormai generalmente adottate - sarà dovuta a titolo di danno “differenziale” (tra identiche voci, tutte oggetto dell’assicurazione sociale: esempio danno non patrimoniale-biologico), ovvero “complementare” (per diverse voci di danno, non oggetto: esempio, danno morale).

Da questo - non sempre praticamente agevole - confronto ne consegue che, secondo i casi, al lavoratore infortunato, oltre all’indennizzo INAIL, potrà spettare anche un ulteriore risarcimento, “differenziale” e/o “complementare”.

Nella pratica finora si è verificato che le Assicurazioni, appena venute a conoscenza (con la procedura di cui all’art. 142, comma 2, c.a.) del diritto del danneggiato a percepire prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, per evitare il rischio di doppi pagamenti per identiche voci di danno, optavano per la definizione, possibilmente contestuale e concordata, delle due partite debitorie, la prima risarcitoria verso il danneggiato, l’altra restitutoria verso l’Ente.

Questa prassi dovrà necessariamente essere “ridisegnata” a seguito dell’introduzione del nuovo istituto in quanto pare legittimo e opportuno ritenere che la mediazione non debba obbligare il danneggiato-attore a estendere il suo tentativo obbligatorio anche contro l’Ente previdenziale, oltre che contro i convenuti litisconsorti necessari (proprietario e Assicuratore, se in indennizzo “indiretto”; solo Assicuratore, se in “diretto”) ed eventualmente quelli facoltativi (conducente antagonista).

Invero, come è già stato osservato, nel caso di rivalsa degli Enti previdenziali non sempre “si può infatti parlare tecnicamente di danno da circolazione stradale, perché l’accezione in parola attiene – nel contesto civilistico aquiliano – ad un pregiudizio ingiusto arrecato, in forma causale e diretta, dall’azione illecita di un terzo responsabile (tanto da nutrire) serie perplessità che, ad esempio, l’INAIL possa essere vincolato dalla normativa in parola e quindi dal preventivo esperimento della procedura di mediazione quale condizione per agire in giudizio contro il responsabile e il suo assicuratore” (cfr. Guida al Diritto, marzo 2012, fascicolo “Guida per r.c. auto e condominio”).

A questo punto è d’obbligo la domanda se il danno sofferto dall’INAIL, consistente nell’aver corrisposto al lavoratore (proprio assicurato, infortunatosi sul lavoro a seguito di incidente stradale per colpa di un terzo responsabile) le prestazioni economiche obbligatorie di legge, possa essere considerato “derivate dalla circolazione di veicoli e natantie “vertente su diritti disponibili”. La soluzione della prospettata questione ne condiziona “a cascata” un’altra, quella della facoltatività/obbligatorietà della partecipazione dell’Istituto alla mediazione, e, a sua volta, ne è condizionata da quella della natura dell’eventuale intervento dell’INAIL nel procedimento radicato dall’infortunato/danneggiato a seguito di incidente stradale nei confronti dei terzi danneggianti e responsabili.

Relativamente al primo aspetto, quello del danno causato da circolazione, per delineare la problematica futura che potrebbe presentarsi, da subito, nel procedimento di mediazione, può essere utile ricordare quella precedente venutasi a creare in tema di intervento dell’INAIL (artt. 267 e ss. c.p.c.) nel giudizio radicato dal lavoratore infortunato contro il proprietario/conducente e suo assicuratore per la r.c.a..

L’intervento in causa dell’Ente previdenziale – nella indiscussa esclusione dell’ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c. – è stato qualificato dalla prevalente giurisprudenza come “volontario”, del tipo “autonomo adesivo” (detto anche “litisconsortile”), ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c., in quanto proposto contro una delle parti originarie (cioè, proprietario/conducente e suo assicuratore per la r.c.a.).

Non è stato ritenuto “principale” (detto anche “ad escludendum”), ai sensi della prima parte dello stesso comma, in quanto non è proposto contro tutte le parti originarie (ad infrigendum jura unius seu utrisque competitoris), in quanto non vi è contrapposizione nei rapporti giuridici tra danneggiato/infortunato e INAIL.

Neanche “adesivo” (detto anche “ad adiuvandum”), ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, in quanto l’INAIL non ha alcun interesse giuridico a sostenere le ragioni del lavoratore proprio assicurato ma, tuttalpiù, solo l’interesse pratico, di economia processuale, sotteso dall’art. 103 c.p.c. per il litisconsorzio facoltativo, dovuto al fatto che la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni.

Invero, come si è già avuto modo di accennare, dal momento in cui l’INAIL comunica ai responsabili sua volontà surrogatoria (ai sensi dell’art. 1916 c.c. e dell’art. 142 c.a.) si realizza la scissione dell’originario credito del danneggiato in due parti: una di pertinenza esclusiva del lavoratore (cd. danno “differenziale e/o complementare) l’altra esclusiva dell’Ente (cd. danno “previdenziale”, col limite del danno “civile risarcibile”) e da quel momento l’infortunato non dispone più della “parte di credito INAIL”.

Inoltre, qualora la predetta comunicazione avvenga – com’è di norma - prima dell’inizio del processo, neanche risulterebbe applicabile l’art. 111 c.p.c., in quanto il diritto controverso, per atto tra vivi e a titolo particolare, risulta anteriormente già trasferito dal lavoratore all’INAIL, tanto che l’Istituto neanche non potrebbe intervenire in causa ai sensi del 3° comma.

In concreto, il diritto dell’infortunato/danneggiato e dell’INAIL non sono antagonisti tra loro, bensì concorrenti verso l’obbligo dei responsabili. In pratica si verifica che la condotta (incidente stradale) ha causato un unico evento dannoso (lesione/infortunio), da cui derivano danni economici per due soggetti (lavoratore/INAIL), che devono essere tutti risarciti da un terzo (responsabile e sua Assicuratrice). In questo contesto la decisione ben può pronunciarsi limitatamente a uno solo dei concreditori e l’ordinamento giuridico consente alle parti interessate – solo se lo ritengono - di raggiungere il fine dell’ “unico processo” mediante l’intervento volontario o la chiamata in causa su istanza.

Se tale era l’indirizzo giurisprudenziale prevalentemente applicato prima del D.Lgs. 28/2012 e s..m.i., nelle controversie giudiziarie da circolazione di veicoli che configuravano anche infortunio sul lavoro, non pare davvero - in assenza di espresse norme contrarie - che la ratio che sottende la procedura di mediazione obbligatoria – tesa non a rendere una decisione, ma finalizzata ad assistere i soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1), in tempi ristretti (art. 6) – abbia inteso innovare la materia, né rendendo obbligatoria la partecipazione dell’INAIL al procedimento di mediazione promosso dall’infortunato, né ponendo tale procedimento quale condizione di procedibilità della diversa autonoma azione surrogatoria dell’Ente previdenziale contro il proprietario e sua assicurazione per la r.c.a..

Tale conclusione pare avvalorata anche dal fatto che la mediazione obbligatoria, come stabilito dal D.Lgs. 28/2010 (art. 2, comma 1) ha per oggetto le sole controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27679/2011 (del 20/12/2011) ha espressamente affermato il principio della irrinunciabilità delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL, ribadendo il carattere spiccatamente alimentare e solidaristico delle prestazioni previdenziali nel seguente passaggio: “… non possono disconoscersi a tali prestazioni previdenziali e, in particolare alla rendita erogata dall'I.N.A.I.L. nel caso che ci occupa, finalità spiccatamente alimentari, trattandosi di prestazioni accomunate, nella carta costituzionale, dallo scopo di consentire al lavoratore di affrontare situazioni di bisogno conseguenti al verificarsi di eventi futuri e incerti, che richiedano notevoli sacrifici economici, garanzia costituzionale circoscritta alle ipotesi considerate più pregnanti ed invasive nella vita del lavoratore, quali l'infortunio, la malattia, l'invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria…l'aspetto indennitario della rendita I.N.A.I.L., nel quale risiede la sua funzione propriamente giuridica, come di tutte le altre prestazioni economiche delle assicurazioni sociali obbligatorie, viene assunto dalla legislazione previdenziale come strumento pratico per l'attuazione della funzione sociale, costituzionalmente garantita (art. 38, comma 2, Cost), che consiste nella tutela del lavoratore dal bisogno eventuale…(per cui)…l'inidoneità delle posizioni giuridiche soggettive derivanti dal rapporto INAIL - danneggiato a costituire oggetto di negozi abdicativi si giustifica in ragione del fatto che il nostro sistema di sicurezza sociale assume come corrispondente ad un interesse riferibile a tutta la collettività che l'assistito non possa restare privo di tutela al verificarsi di eventi identificati come generatori di protezione da norme di rango costituzionale o da altre fonti normative di rango primario”.

Non si può però ignorare che la determinazione della somma dovuta per indennizzo previdenziale, pur non costituendo oggetto di mediazione obbligatoria, è pur sempre necessaria per la concreta definizione della controversia radicata tra le altri parti obbligatoriamente coinvolte nella procedura di mediazione. La soluzione tecnicamente proponibile per agevolare la soluzione del problema pare quella di onerare l’Assicurazione (o gli altri soggetti partecipanti alla procedura, anche su sollecitazione del Mediatore) della richiesta all’INAIL dell’importo del cd. danno “previdenziale” (complessivo e dettagliato voce per voce) e di quello complessivo minimo dovuto per la definizione stragiudiziale della controversia nei confronti dell’Istituto; importo che dovrà essere concretamente correlato alla quantificazione del danno “civile” risarcibile nella fattispecie concreta, tenuto cioè anche conto della possibile riduzione dello stesso in relazione al concorso di colpa, alla diversa durata della inabilità temporanea, alla diversa valutazione della invalidità permanente, alla divergenza sul danno ai superstiti aventi diritto alle prestazioni, ecc..

Tali documentate informazioni potranno essere acquisite dagli interessati presso le stesse Avvocature degli Enti che continuano a gestire le azioni di rivalsa e presso i quali le Assicurazioni – pare opportuno sottolinearlo – in via ancora preventiva rispetto all’avvio della mediazione, dovranno pur sempre continuare a svolgere tutte le procedure di risarcimento, “diretto” e “indiretto”, nei brevi termini prefissati dal codice delle Assicurazioni (artt. 148, 149, 150).

A tal fine l’INAIL - tramite le proprie Avvocature, regionali o provinciali, alle quali gli interessati potranno rivolgere con unico indirizzo di posta elettronica certificata – potranno fornire ai soggetti legittimati (Assicurazioni, danneggiati/danneggianti), in tempi prefissati (indicativamente, 10/15 giorni lavorativi) tutte le informazioni necessarie per la determinazione del danno “previdenziale” (complessivo e dettagliato voce per voce) e di quello complessivo minimo, dovuto per la definizione stragiudiziale della controversia nei confronti dell’Istituto.

Avv. Renzo Cunati