FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Prime sentenze sulla norma della Legge finanziaria che incide sulla rivalsa dell'Inail e sul danno differenziale.

Sono state pubblicate le prime sentenze che chiariscono la portata delle modifiche apportate all'art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965 da parte della legge finanziaria n. 145/2018.

In particolare, la sezione lavoro della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 8580/2019) ha affermato l'irretroattività delle modifiche introdotte dalal legge finanziaria n. 145/2018, precisando che le stesse decorrono dall'1.1.2019 e, quindi, "le modifiche dell’art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall’art. 1, comma 1126, della L. n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell’1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria".

Alleghiamo anche due sentenze di merito che intervengono sui criteri di liquidazione del danno differenziale, precisando come:

  • gli importi oggetto di risarcimento, a carico del responsabile dell'infortunio, delle voci di danno subito dall'infortunato che non siano indennizzate dall'Inail (quali, ad esempio, il dano biologico temporaneo e il danno terminale) non vanno decurtate degli importi erogati dall'Ente Previdenziale, in quanto le modifiche introdotte dalla legge finanziaria delimitano il proprio ambito di applicazione al solo danno differenziale, senza alcuna incidenza al c.d. danno complementare (sentenza del Tribunale di Trieste n. 26/2019);
  • le modifiche di sistema introdotte con la legge finanziaria si applicano solo ad infortuni sul lavoro e malattie professionali verificati o manifestatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma (sentenza del Tribunale di Gorizia n. 23/2019).